Identificazione e registrazione (AMICUS) Tutti i cani devono essere identificati con microchip entro il terzo mese di età e comunque prima di una vendita/cessione; l’inserimento e la registrazione in AMICUS sono eseguiti dal veterinario. Il detentore deve prima essere registrato presso il servizio preposto del proprio Comune, che inserisce i suoi dati in AMICUS; solo dopo il veterinario può registrare il cane a suo nome. Vanno notificati entro in AMICUS: cambio proprietario, cambio indirizzo, decesso del cane, importazione dall’estero (con controllo del microchip da un veterinario entro 10 giorni). Tassa comunale sui cani I proprietari di cani con più di 3 mesi residenti nel Cantone devono pagare una tassa annuale al Comune di residenza. La legge cantonale prevede che il Comune fissi l’importo tra un minimo dicirca 75 CHF e un massimo di 125 CHF per cane all’anno; una parte fissa (25 CHF) è riversata al Cantone. Una quota di 40 franchi per cane è destinata al Cantone per finanziare soprattutto il nuovo ente di soccorso animali, mentre 25 franchi vanno al Fondo per il soccorso degli animali; il resto resta al Comune. Sono esentati, tra gli altri, detentori di cani guida per ciechi e di cani di servizio (polizia, esercito, dogana), oltre agli enti di soccorso animali che detengono cani in attesa di affidamento. Corsi obbligatori per futuri proprietari Dal 1° giugno 2026 è introdotto un corso teorico obbligatorio di base per chi intende prendere un cane e non ne possiede uno da oltre 10 anni, da concludere prima dell’entrata del cane in famiglia. Il corso è a carico dei partecipanti, aperto ai maggiori di 16 anni che, al compimento dei 16 anni, possono formalmente diventare detentori del cane. Ente cantonale di coordinamento La legislazione sulla protezione degli animali crea un ente cantonale di coordinamento con centrale operativa attiva 24 ore su 24 per il soccorso e la gestione degli animali vaganti o in difficoltà. L’ente coordina le società di protezione animali riconosciute, migliorando tempestività, efficacia d’intervento e gestione finanziaria degli interventi sul territorio. Autorizzazione per razze soggette a restrizioni In Ticino la detenzione di circa 30 razze canine (e relativi incroci) è soggetta ad autorizzazione preventiva dell’Ufficio del veterinario cantonale, prima dell’acquisto o dell’acquisizione del cane. La procedura coinvolge il Municipio per i controlli preliminari, mentre non emergono novità sostanziali dal 2026 su questo aspetto, salvo rafforzamento generale dei controlli cantonali. La richiesta va presentata al Municipio del luogo di residenza prima di acquisire il cane (o entro il 4° mese di età per cuccioli non ceduti a terzi). Il Municipio verifica le condizioni di detenzione (conformi all’Ordinanza federale sulla protezione animali, OPAn), preavvisa l’istanza e trasmette tutto all’UVC. L’UVC decide sul rilascio dell’autorizzazione, che può essere soggetta a test comportamentali o altre misure; è vietato entrare in possesso del cane senza autorizzazione scritta. La richiesta di autorizzazione va corredata dalla seguente documentazione: - estratto del casellario giudiziale (link per ordinazione);
- attestato di frequenza del corso di base per la detenzione di cani nei casi stabiliti dalla legge;
- eventuali attestati genealogici.
Il costo dell'autorizzazione è stato fissato a 250.- CHF. Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio tecnico comunale.
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