Riduzione individuale di premio (sussidio) nell'assicurazione sociale malattie per l’anno 2012
1. Informazioni di carattere generale
A partire dall’anno 2012 nel nostro Cantone entrerà in vigore un nuovo sistema di attribuzione delle riduzioni di premio LAMal che prevede due importanti cambiamenti rispetto al sistema finora vigente:
- l’introduzione del nuovo concetto di unità di riferimento;
- il passaggio dal reddito imponibile fiscale a quello più sociale del reddito disponibile di riferimento.
1.1 Unità di riferimento (UR)
L’unità di riferimento (persona sola o famiglie) stabilisce la cerchia di persone da considerare per il calcolo della riduzione dei premi ed è costituita:
- dal capofamiglia o dalla persona sola;
- dal coniuge o dal partner registrato;
- dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;
- dai figli minorenni conviventi (nati dopo il 31.12.1993), se questi non hanno figli propri;
- dai figli maggiorenni, se questi sono economicamente dipendenti.
I coniugi separati, per sentenza giudiziaria o di fatto, senza figli minorenni conviventi, sono considerati persone sole.
Una persona maggiorenne è economicamente dipendente se cumulativamente:
- non supera i 30 anni;
- non è coniugata;
- non ha figli a carico;
- il totale dei redditi registrati nella tassazione fiscale determinante (punto 9 del calcolo dell’imponibile per l’imposta cantonale IC applicabile – notifica di tassazione) è inferiore al limite di fabbisogno esistenziale definito ai sensi della Laps (che attualmente è di fr. 17’368.-);
- è in prima formazione.
Il concetto di prima formazione è disciplinato dall’art. 2 Reg. Laps, che recita:
cpv 1.
Una persona maggiorenne non è economicamente indipendente se, cumulativamente:
- ha meno di 30 anni;
- non è sposata, legalmente divorziata, separata o vedova, non è o non è stata vincolata da un’unione domestica registrata;
- non ha figli;
- è in prima formazione.
cpv 2.
Vi è prima formazione ai sensi del cpv. 1 lett. d) quando, senza interruzione del percorso formativo superiore ai 24 mesi, una persona maggiorenne frequenta una formazione del livello seguente:
- primario, secondario 1, oppure secondario 2 di tipo propedeutico;
- secondario 2 di tipo professionale o terziario non universitario, se non possiede già un titolo dello stesso livello o di livello superiore;
- terziario di tipo universitario professionale e accademico compresa la frequenza del biennio che completa la laurea breve o del master che completa il bachelor, se non possiede già un titolo di li-vello terziario;
- perfezionamento linguistico dopo una formazione di livello secondario 2.
1.2 Reddito disponibile di riferimento (RD)
Di principio, il reddito disponibile di riferimento (RD) è determinato a partire dai dati accertati del calcolo dell’imponibile per l’imposta cantonale IC 2009 (notifica di tassazione). Il reddito disponibile di riferimento è composto dal reddito lordo (somma di tutti i redditi dell’unità di riferimento - punto 9 della notifica di tassazione) e da 1/15 della sostanza netta (punto 32 della notifica di tassazione), da cui vanno dedotte le seguenti spese:
- premio medio di riferimento dell’anno 2012;
- contributi sociali obbligatori (AVS, AI, IPG, AD, AINP, LPP; p.ti 11.1, 11.2, 11.3 della notifica di tassazione );
- pensioni alimentari pagate (per figli ed ex-coniuge; p.ti 15.1, 15.2 della notifica di tassazione);
- spese professionali per salariati (massimo 4'000 CHF/anno per UR);
- spese per interessi passivi privati e aziendali (massimo 3'000 CHF/anno per UR; p.ti 14.3, 14.4 della notifica di tassazione).
Il premio medio di riferimento è fissato annualmente per ogni categoria di assicurati (di età superiore a 25 anni; di età compresa tra 19 e 25 anni; di età inferiore a 19 anni) tramite un Decreto esecutivo del Consiglio di Stato.
Le spese professionali sono riconosciute per un importo annuo forfetario massimo di fr. 4'000.- alle unità di riferimento nelle quali almeno un membro esercita un’attività salariata a titolo principale. Se la somma dei redditi (netti) conseguiti con l’attività salariata principale è inferiore al forfait di fr. 4'000.-, le spese professionali saranno riconosciute unicamente fino all’ammontare di tale reddito.
In talune situazioni il diritto alla riduzione di premio può essere stabilito al di fuori della citata notifica di tassazione. In effetti, secondo quanto previsto dalle normative cantonali, i dati necessari per il calcolo del reddito di riferimento al di fuori, o in assenza, della tassazione fiscale determinante vengono accertati nei seguenti casi:
- per le persone soggette all’imposta alla fonte e persone soggette all’obbligo d’assicurazione svizze-ro in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell’Accordo di emenda-mento della Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate in Svizzera; **
- per le persone domiciliate che, al momento della richiesta, non dispongono di alcuna tassazione fi-scale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante; **
- in caso di decesso del coniuge o del partner registrato; **
- in caso di divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata; **
- in caso di cessazione totale dell’attività lucrativa a seguito di pensionamento, infortunio e/o malattia, maternità/ paternità; *
- in caso di cessazione totale dell’attività lucrativa a seguito di riqualificazione o perfezionamento professionale; *
- in caso di cessazione totale dell’attività lucrativa a seguito di disoccupazione; *
- per le persone sole economicamente dipendenti (vedi punto 3) che hanno iniziato un’attività lucrati-va dopo avere terminato la prima formazione.
I dati necessari per il calcolo del reddito di riferimento al di fuori, o in assenza, della tassazione fiscale determinante sono inoltre accertati su richiesta in caso di:
- cessazione parziale dell’attività lucrativa nelle situazioni sopra contrassegnate *;
- diminuzione delle prestazioni, in forma di rendite e indennità giornaliere delle assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante.
Nelle citate situazioni ** il diritto alla riduzione di premio viene stabilito sulla base della situazione economica più recente dell’UR.
Le uniche deduzioni ammesse in caso di decisione a seguito dell’accertamento del reddito sono quelle che figurano nel calcolo del reddito disponibile di riferimento.
In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o cessione in usufrutto durante o dopo il periodo fiscale determinante, nel calcolo del reddito di riferimento devono essere considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I dati registrati nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è ridotto annualmente di fr. 10'000.-.
1.3 Come si stabilisce il diritto alla riduzione di premio
Con il nuovo sistema, il limite di reddito al di sopra del quale termina il diritto alla riduzione dei premi dipende:
- dal limite di reddito per il quale si ottiene l’importo massimo della prestazione e quindi dal reddito a partire dal quale la prestazione inizia a diminuire; tale limite è diverso a dipendenza della dimensione dell’unità di riferimento (UR);
- dalla percentuale di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi da parte dell’UR; questa percentuale è diversa a dipendenza della tipologia dell’UR;
- dalla somma dei premi medi di riferimento per l’intera UR che dipende dal numero dei suoi mem-bri adulti, giovani tra 19 e 25 anni e minorenni.
I limiti di reddito entro i quali sussiste ancora il diritto alla riduzione dei premi dipendono pertanto dalla composizione dell’UR e possono essere calcolati una volta conosciuti i parametri descritti sopra. Di seguito vengono indicati i limiti che permettono di ottenere l’importo massimo della riduzione di premio, a dipendenza della composizione dell’UR:
| Numero componenti della famiglia: | Limite reddito disp. per diritto a importo massimo: | Numero componenti della famiglia: | Limite reddito disp. per di-ritto a importo massimo: |
| 1 | 8'684.- | 9 | 32'769.- |
| 2 | 13'026.- | 10 | 34'288.- |
| 3 | 17'582.- | 11 | 35'807.- |
| 4 | 22'138.- | 12 | 37'326.- |
| 5 | 25'175.- | 13 | 38'845.- |
| 6 | 28'212.- | 14 | 40'364.- |
| 7 | 29'731.- | 15 | 41'883.- |
| 8 | 31'250.- | |
Nel caso in cui il reddito disponibile non supera i limiti citati, l’importo massimo di riduzione di premio si ottiene applicando la percentuale del 78.5% al totale dei premi medi di riferimento dell’UR.
Oltre ai limiti citati, la riduzione di premio viene ridotta gradualmente.
Per facilitare la valutazione del diritto e il calcolo della riduzione di premio è stato elaborato un simulatore di calcolo che può essere utilizzato cliccando sul link seguente:
Rendiamo attenti sul fatto che i risultati forniti dal simulatore non sono legalmente vincolanti.
Per stabilire il diritto in modo effettivo occorrerà attendere la pubblicazione dei premi medi di riferimento per l’anno 2012 e degli altri parametri di calcolo, che saranno noti solo nel mese di novembre 2011. Fino a quel momento sarà dunque possibile procedere soltanto con un’ipotetica determinazione del diritto.
1.4 Importi di riduzione di premio
Il calcolo della riduzione di premio si riferisce all’unità di riferimento.
L’importo della riduzione di premio è in seguito ripartita tra i membri dell’unità di riferimento che soggiacciono all’obbligo assicurativo ai sensi della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), proporzionalmente al premio di riferimento di ciascun membro in rapporto al totale dei premi medi di riferimento dell’unità di riferimento.
Se nell’unità di riferimento sono inclusi minorenni e/o giovani di età compresa fra 19 e 25 anni in formazione, la ripartizione di cui sopra è effettuata dopo l’attribuzione della riduzione di premio a questi ultimi, in conformità a quanto previsto dalle normative federali.
Se la riduzione dei premi in favore dell’unità di riferimento non raggiunge almeno il 50% del premio medio di riferimento per i minorenni e i giovani di età compresa fra 19 e 25 anni in formazione inclusi nell’unità di riferimento, l’importo di riduzione sarà attribuito unicamente in favore degli stessi in proporzione al premio medio di riferimento di ciascun minorenne o giovane di età compresa fra 19 e 25 anni in formazione rispetto alla somma dei premi medi di riferimento relativi a questi ultimi.
Per evitare di corrispondere agli assicurati importi bagatella, è previsto un ammontare minimo annuale pari a fr. 12.- al di sotto del quale il versamento della riduzione di premio decade.
Tale importo si applica a tutte e tre le categorie di assicurati (di età superiore a 25 anni, di età compre-sa tra 19 e 25 anni e fino all’età di 19 anni).
2. Come inoltrare la richiesta di riduzione di premio
Di regola, il formulario di richiesta viene trasmesso direttamente ai cittadini che, secondo la notifica di tassazione applicabile, risultano essere potenziali beneficiari di riduzione di premio.
I cittadini che non hanno ricevuto automaticamente il formulario possono richiederlo a partire dal 15 agosto 2011 prendendo direttamente contatto telefonico con il Servizio sussidi assicurazione malattia, (tel. 091 821 93 11, Lu-Ve 08:00-11:45 e13:30-17:00).
Il cittadino che intende chiedere una consulenza telefonica, dovrà avere a disposizione la notifica di tassazione - calcolo dell’imponibile per l’imposta cantonale IC dell’anno 2009 ed eventuali notifiche di tassazioni più recenti. Questo permetterà di fornire una consulenza più veloce e precisa. Qualora non si fosse in possesso di alcuna tassazione al momento in cui viene chiesta la consulenza telefonica, si dovranno avere a disposizione tutti i documenti attestanti i redditi e le spese (vedi p.to 1.2) relativi agli ultimi sei mesi, così come i documenti più recenti attestanti il valore della sostanza immobiliare e mobiliare ed i relativi redditi.
Per ogni unità di riferimento deve essere presentata un’unica richiesta di riduzione di premio.
Le persone che, oltre alla rendita AVS/AI, sono al beneficio di prestazioni complementari AVS/AI, i beneficiari di assegni per figli integrativi (AFI), di assegni di prima infanzia (API) e di prestazioni d’assistenza non devono inoltrare la richiesta di riduzione del premio: le loro pratiche saranno trattate direttamente. La richiesta deve, di principio, essere trasmessa entro il 31 dicembre 2011. Se la richiesta è presentata dopo il termine indicato, ma nel corso dell’anno 2012, il diritto alla riduzione dei premi è dato solo a partire dal mese seguente la presentazione.
Quanto sopra è valido sia per gli assicurati tassati in modo ordinario sia per quelli tassati alla fonte.
Per ogni richiedente devono essere obbligatoriamente allegati al formulario di richiesta le copie dei seguenti documenti:
- ultimo certificato di cassa malati (LAMal);
- tessera svizzera d’assicurazione malattie LAMal;
- calcolo dell’imponibile per l’imposta cantonale IC 2009 (notifica di tassazione);
- eventuali calcoli dell’imponibile per l’imposta cantonale IC successivi al periodo d’assoggettamento 2009 (notifiche di tassazione più recenti).
Nel caso in cui al formulario non dovessero essere allegati i documenti richiesti, lo stesso verrà ritornato al richiedente per completazione.
Qualora la sua situazione rientrasse tra quelle indicate al p.to 1.2 **, al formulario dovranno inoltre essere allegate le copie di tutti i giustificativi attestanti l’ammontare del reddito percepito in Svizzera e all’estero da ogni membro dell’unità di riferimento nel corso degli ultimi sei mesi. Sono pure da indicare i redditi dei figli minorenni conviventi, escluso tuttavia il loro reddito del lavoro.
Se del caso, dovranno inoltre essere prodotte le copie di tutti i documenti attestanti eventuali interessi passivi, alimenti versati, redditi della sostanza immobiliare e mobiliare, valori della sostanza immobiliare e mobiliare al 31 dicembre 2010.
In caso di donazione o cessione in usufrutto di sostanza dopo il 31 dicembre 2004, occorre allegare co-pia dei documenti ufficiali.
Qualora vi fossero dei componenti dell’UR residenti all’estero, sul formulario di richiesta sono da indicare anche le generalità degli stessi.
3. Decisioni agli assicurati
Le decisioni relative al diritto della riduzione di premio per l’anno 2012 potranno essere trasmesse agli assicurati non prima del mese di novembre 2011; gli importi della riduzione di premio per l'anno 2012 saranno dunque notificati alle casse malati interessate dopo il mese di novembre 2011.
4. Considerazioni generali
Il nuovo modello in vigore a partire dal 1° gennaio 2012 è sostanzialmente diverso rispetto a quello in vigore fino al 31 dicembre 2011. È quindi possibile che, rispetto agli anni scorsi, a partire dall’anno 2012 vi siano delle importanti modifiche con riferimento sia al diritto che all’importo della riduzione di premio LAMal.
5. Disposizioni applicabili